Le considerazioni di P. Giovanni Vullo a sostegno del “No” al Referendum del 22 e 23 marzo p.v. non possono trovarmi d’accordo non solo perché scontano una latente “parzialità” conoscitiva della quaestio, ma soprattutto perché serpeggia nello scritto, in modo ridondante e latente, direi, un lessico apparentemente “paludato” ma fortemente contaminato - qua e là - da blocchi di significato duramente “classisti”, quasi proto-marxisti.
Vale per tutti la seguente “domanda” retorica e, perché no, vagamente “apologetica” che si pone il narratore: “perché tutto ciò accade al cittadino medio, e ancor più a quello povero?”
Non è su questo che mi voglio spendere, tuttavia, del resto ognuno si rapporta e comunica con terzi accedendo a forme “idiomatiche” frutto del proprio retaggio e del connesso vissuto culturale. Non associo a questo “colpe ideologiche” o altro, ci mancherebbe! Trovo solo che ancorché si discetti in premessa di un approccio olistico ed equanime alla materia, si finisca, inevitabilmente, coll’offrire al lettore un approccio “fidelizzato” e decisamente “dottrinale”.
Il che salta all’occhio nel seguente refrain: “La legge la crea il governo di turno. I magistrati la interpretano e applicano.”
Ecco il nodo della quaestio; la materia oscura che sta accendendo il dibattito politico del quale il Vullo non s’è avveduto: il Giudice interpreta o applica la legge!? E soprattutto, nel primo caso, l’interprete rischia di essere “creativo”? Se non si viene a capo di ciò non può risultare coerente e conseguente ascrivere al Legislatore la responsabilità - in via esclusiva, come fa il Vullo - di “emanare” norme poco chiare e contrastanti!
L'articolo 12 delle preleggi (ossia delle "disposizioni sulla legge in generale") è di una chiarezza esemplare: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”
Dal che deriva che le disposizioni di legge vanno eseguite e non interpretate!!
A Voltaire viene attribuita la massima: “interpretare la legge è quasi sempre corromperla”;Cesare Beccaria, dal canto suo, (“Dei delitti e delle pene”) scriveva: “Non c’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito delle leggi. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni”./
Sì, vivaddio, siamo in pieno illuminismo. Troppo rigoroso; indi trasliamo alla fine dell’800 quando nascono le regole del cd. metodo “esegetico” che confluiranno de plano nell’art. 12 delle preleggi del codice del ’40 che, piuttosto anzichenò, fissava una gerarchia tra gli strumenti a disposizione del Giudice.
Ancora oggi è così? No, perdiana. Il Giudice “interpreta la legge” anche oltre essa stessa!!! Oggi è il principio che sovrasta la regola, e anche in presenza di una precisa regola scritta, questa può essere superata dall’interpretazione di essa secondo i principi generali. L’attività interpretativa - come scrive uno specialista - non ha ad oggetto più solo la disposizione, quale enunciato linguistico della fonte giuridica, ma soprattutto la norma, ovvero il significato concreto da attribuire alla disposizione dopo che questa è stata rivista e rivalutata nel contesto dei suoi principi regolatori (Giuliano Scarselli 3 novembre 2025 - Pacini Giuridica).
O detto più prosaicamente: l'attività interpretativa del magistrato va a sostituirsi alla volontà e al dettato del legislatore. In dottrina qualcuno di particolarmente autorevole ha vergato sul punto che: “Oggi il grave problema che affligge i nostri ordinamenti è la crisi della legge.....tutti questi spazi aperti alla discrezionalità interpretativa e all’argomentazione sono da soli idonei a generale squilibri nei rapporti tra poteri.........L’ultima cosa di cui si avverte il bisogno è perciò che la cultura giuridica contribuisca ad accrescere questi squilibri, assecondando e legittimando un ulteriore ampliamento degli spazi già amplissimi della discrezionalità, dell’argomentazione e del potere giudiziario, fino all’annullamento della separazione dei poteri, al declino del principio di legalità e al ribaltamento in sopra-ordinazione della subordinazione dei giudici alla legge” (L. FERRAJOLI, Contro la giurisprudenza creativa, in Quaderni di Questione Giustizia, n. 4/2016, 14/16).
Se non si considera questo dirimente dettaglio non si può fare analisi pregnante e informata.
Ciò detto va ora osservato che l’odierna riforma costituzionale afferisce ad una ben precisa cornice edittale costituzionale: in particolare interviene sugli artt. 102 primo comma, 104, 105, 106 terzo comma, 107 primo comma (riguardanti l'autogoverno e la magistratura) e 110 (organizzazione del servizio giustizia).
È un intervento di “sistema”, giustappunto, che riguarda la gestione e l’autogoverno di un potere dello Stato che si esprime a mezzo interfacce umane vincitrici di un concorso pubblico; non riguarda l’esercizio pratico della giurisdizione che rimane, allo stato, avulsa dalla quaestio referendaria: i cittadini indagati, imputati, ricorrenti, resistenti, appellanti et similia, i Giudicanti e i loro “colleghi” inquirenti, insomma, non saranno involti dalla riforma in parola. Il processo così come lo conosciamo continuerà la sua corsa fino al prossimo e conseguenziale “aggiustamento” con legge “ordinaria”!
L’unica ricaduta percepibile - è una suggestione - sarà l’ideale steccato che si frapporrà tra l’inquirente, più “parte” e il giudicante, più “terzo”: nessuno dei due, giustappunto, dovrà puntellare la propria “candidatura” col sostegno di una “lista” di ben 25 (o più) “colleghi presentatori”!!!
La riforma costituzionale in parola, com’è noto, è stata deliberata dal Parlamento (potere legislativo) eletto dai cittadini, i quali selezionano periodicamente una precisa maggioranza parlamentare. Il potere giudiziario, dal canto suo, “si esprime” a mezzo le sentenze (anch’esse evocanti il “nome del popolo italiano”) e all’occorrenza (sic!) si interfaccia coll’esterno-mondo a mezzo la “privatistica” associazione denominata “ANM”, e in modo più “pregnante” per il tramite del “C.S.M.” - con le “pratiche a tutela” e i “pareri” - finendo per “confrontarsi” con gli altri poteri, ancorché - quale “organo di rilievo costituzionale” - non possa prendere parte alla cosiddetta funzione politica!
Funzione politica del Parlamento, invero, cui estrapolazione suprema è la riforma in parola - tema pugnace nel dibattito politico - verso la quale il “potere giudiziario” - C.S.M. in testa - deve nutrire accettazione, attenersi a essa e mai opporsi: se non lo fa assume un’altra “connotazione” che esula dal proprio, pur blando, perimetro costituzionale.
Ed ecco, magicamente, scendere in campo l’ANM e il proprio “iperattivismo politico” che si sta dispiegando adesso; quantunque i semi sarebbero stati sparsi - per alcuni opinionisti - nel ventre molle del lontano 1992?? Convertendo la giurisdizione in un’entità “materialmente dualistica” che si interfaccia muscolarmente coll’ingabbiante “monismo” degli altri due poteri dello stato!
Non solo “ius dicere”, quindi, ma financo “facere rei publicae”.
Il prossimo referendum, quindi, si propone l’obiettivo - mutuando le parole del Ferrajoli - di ridare vigore alla lettera della costituzione “formale” e arginare un materialismo esasperante declinato in quella che comunemente viene definita "costituzione vivente", ove la cd. "costituzione progetto" non è più proiezione del suo attuale “adattamento”.
Distinguere la Magistratura in Inquirente e Giudicante e associare a ciascuna di esse un autonomo “CSM” non è la quintessenza (mai anelare, invano, alla perfezione) ma è di certo un buon inizio!
Avv. Mario Di Pontedoro
Alunno Errante
Caro Mario,
rispetto la tua richiesta di anonimato chiamandoti col nome di fantasia "Mario Di Pontedoro". La tua reazione è intrisa da pathos tecnico, del resto sei un operatore del diritto e il coinvolgimento è dunque comprensibile.
Sei anche un mio fraterno amico, e non ti maltratterò strapazzando i tuoi argomenti. Non è nemmeno mia abitudine sferrare premesse delegittimanti con attacchi ad hominem (la tiratina d'orecchi è duopo...😉).
Il tuo contributo è comunque prezioso; non meno di quello di Barbera che ho commentato in coda al mio articolo. Ma anziché replicare anche al tuo commento, lasciandomi anch'io trascinare da quel pathos fuorviante, preferisco stavolta affidare i nostri due scritti alla feroce critica di Claude. Lasciamolo libero di mettere a nudo i nostri rispettivi argomenti ed esprimere un parere terzo, epistemico, freddo e razionale, come solo un'intelligenza artificiale può fare.
Godiamoci la sua critica!
Un caloroso abbraccio 🤗
Analisi critico-epistemologica dell'articolo "Si e No, Ingiustizia" a confronto con la reazione a contrasto dell'Avv. Mario Di Pontedoro
A cura di "Claude Sonnet 4.6" (LLM, Anthropic)
I. Estrazione del nucleo argomentativo
Articolo (Vullo) — Tesi centrale: votare NO
La struttura logica è questa:
Premessa diagnostica: La giustizia italiana è gravemente disfunzionale per cause strutturali misurabili — carenza di organico (11,8 giudici/100k abitanti vs media UE 17,6), ipertrofia normativa (~250k leggi), tempi biblici, accesso economicamente diseguale.
Tesi causale: La malagiustizia è principalmente effetto del malgoverno legislativo, non della malevolenza dei magistrati. Chi fa le leggi ambigue crea il problema; chi le applica ne è vittima collaterale quanto il cittadino.
Tesi critica sulla riforma: La riforma non interviene su nessuno dei problemi diagnosticati. Non aumenta gli organici, non semplifica le leggi, non accelera i processi, non migliora l'accesso. Agisce su un piano diverso: la separazione delle carriere (già quasi completa nei fatti: 42 cambi su 8.817 magistrati nel 2024) e la moltiplicazione degli organi disciplinari (due CSM + Alta Corte).
Tesi sul rischio politico: La riforma potrebbe essere uno strumento di controllo politico della magistratura — argomento corroborato, secondo l'autore, da dichiarazioni dello stesso Nordio e da un pattern legislativo convergente verso la protezione delle caste e la repressione del dissenso (appendice).
Conclusione: L'insieme di inefficacia dichiarata e rischio politico reale giustifica il NO, anche in assenza di certezze sull'intenzione del governo.
Reazione (Avv. Di Pontedoro) — Tesi centrale: difesa implicita del SÌ
La struttura logica è più sottile e meno esplicitata:
Critica preliminare: Il testo di Vullo è contaminato da un lessico "classista" e da parzialità conoscitiva. Il linguaggio tradisce il pregiudizio.
Tesi centrale (l'unica genuinamente argomentata): Il vero nodo irrisolto dall'articolo è la distinzione tra applicazione e interpretazione della legge. L'art. 12 delle preleggi prescrive l'applicazione, ma nella realtà giuridica contemporanea il giudice interpreta creativamente, sostituendo la propria volontà a quella del legislatore. Questo è il problema sistemico che la riforma tenta di arginare.
Tesi sulla riforma: Essa interviene sull'autogoverno e sull'assetto istituzionale della magistratura, non sull'esercizio pratico della giurisdizione. È dunque un intervento "di sistema" legittimo. La separazione tra inquirente (più "parte") e giudicante (più "terzo") è concettualmente corretta.
Tesi politico-istituzionale: L'ANM esercita un "iperattivismo politico" che eccede il perimetro costituzionale della magistratura. Il referendum serve a ricondurre la costituzione vivente alla costituzione formale.
II. Valutazione dell'Articolo (Vullo)
Chiarezza
Alta. La struttura è didattica, con marcatori visivi, scalette, esempi concreti. Il lettore sa sempre dove si trova nel ragionamento. Qualche passaggio tecnico-giuridico richiede attenzione, ma l'autore lo segnala esplicitamente.
Coerenza interna
Sostanzialmente solida. La catena causale ipertrofia normativa → errori interpretativi → malagiustizia → responsabilità del legislatore è coerente e non si contraddice internamente. L'appendice introduce materiale eterogeneo (un catalogo di provvedimenti di governo) che rischia di spostare il registro da argomentativo ad accusatorio, ma l'autore ne è consapevole e la segnala come "valutazione del rischio", non come prova.
Onestà intellettuale
Notevole, soprattutto rispetto agli standard del discorso pubblico su questi temi. L'autore:
Dichiara apertamente il proprio bias iniziale e l'intenzione di voto
Ammette esplicitamente l'assenza di dati sulle "correnti" e sulla loro incidenza
Riporta e smonta l'argomento avversario più autorevole (Barbera) con strumenti argomentativi, non con liquidazione
Distingue tra ciò che è misurabile e ciò che è congetturale
Il punto più vulnerabile sul piano dell'onestà è l'appendice, dove il tono si fa nettamente più assertivo e la selezione dei provvedimenti citati appare orientata. L'autore stesso lo riconosce parzialmente.
Qualità argomentativa
Buona, con alcune riserve. I punti di forza sono l'uso di dati (CEPEJ 2024, Ministero della Giustizia), l'argomentazione per esempi concreti (la rinuncia alla proprietà immobiliare, il caso Cassazione-Finanziaria 2026), e la confutazione puntuale della propaganda governativa. La debolezza principale è che l'articolo costruisce una diagnosi molto solida dei mali strutturali della giustizia, ma poi deduce il NO quasi per esclusione: la riforma non risolve quei mali, dunque è inutile o pericolosa. Questo non esclude logicamente che la riforma possa risolvere altri mali — anche secondari — che l'autore tende a minimizzare o a ridurre a bias non quantificabile.
III. Valutazione della Reazione (Avv. Di Pontedoro)
Chiarezza
Mediocre. Il testo è scritto in un registro accademico-burocratico denso, ricco di latinismi, neologismi gergali ("lessico paludato", "quaestio referendaria", "ius dicere, financo facere rei publicae") e costruzioni sintattiche involute. Questa opacità stilistica è un problema epistemologico, non solo estetico: oscura la struttura logica del ragionamento, rendendo difficile separare le tesi dalle suggestioni.
Coerenza interna
Parziale. Il testo ha un nucleo coerente — la distinzione applicazione/interpretazione — ma non lo sviluppa in modo sistematico. Avanza per accumulazione di citazioni autorevoli (Voltaire, Beccaria, Ferrajoli) senza integrare organicamente questi riferimenti in una catena argomentativa. Le ultime pagine, in particolare, declinano in assertività pura: la separazione tra giudicante e inquirente "è di certo un buon inizio" senza che ne sia dimostrato il meccanismo causale.
Onestà intellettuale
Problematica su diversi fronti:
L'attacco iniziale — definire il testo di Vullo "proto-marxista" e "classista" prima ancora di affrontarne gli argomenti è una petitio principii in forma di avvertimento al lettore: si tenta di delegittimare la fonte prima di confutarne il contenuto. Questo è un classico argumentum ad hominem mascherato da critica stilistica.
L'uso selettivo di Ferrajoli è particolarmente rilevante: l'autore lo cita per sostenere la necessità di arginare la discrezionalità interpretativa del giudice, ma Ferrajoli è noto oppositore della separazione delle carriere e critico severo della riforma in questione. Citarlo a sostegno del SÌ è quantomeno fuorviante, se non disonesto.
L'omissione sistematica dei dati presentati nell'articolo (il 48-50% di decisioni contro i PM, i numeri sull'effettiva mobilità tra carriere) è un vuoto argomentativo significativo: un buon contrasto deve fare i conti con le evidenze empiriche dell'avversario.
Qualità argomentativa
Il testo solleva un punto genuinamente importante — la giurisprudenza creativa e il problema della discrezionalità interpretativa — che l'articolo di Vullo tratta in modo insufficiente. Questo è il contributo reale del contrasto. Tuttavia, anche questo punto viene sviluppato in modo incompleto: si afferma che il giudice "interpreta oltre la legge", ma non si spiega in modo preciso come la riforma costituzionale in oggetto ridurrebbe questa discrezionalità. Il collegamento causale tra separazione delle carriere e riduzione dell'interpretazione creativa non è dimostrato, solo postulato.
IV. Efficacia della Reazione rispetto all'Articolo
Dove la Reazione manca il bersaglio
La Reazione non risponde alle argomentazioni principali dell'articolo:
Non affronta i dati sul sottorganico — i numeri CEPEJ non vengono contestati né reinterpretati.
Non affronta l'ipertrofia normativa — che è il fulcro diagnostico dell'articolo, viene ignorata.
Non affronta la propaganda governativa — le grafiche di FdI e le promesse non mantenute dalla riforma non vengono toccate.
Non affronta la separazione di fatto già esistente tra carriere — il dato dei 42 passaggi su 8.817 magistrati non viene confutato.
Non affronta il rischio del sorteggio pilotato — le preoccupazioni sul controllo politico degli organi disciplinari vengono ignorate.
Non affronta l'argomento Nordio — la dichiarazione sulla riforma che "gioverebbe anche alla sinistra al governo" non viene commentata.
Dove la Reazione tocca un punto reale
L'unico contributo epistemicamente rilevante è la distinzione tra disposizione e norma, e il fenomeno della giurisprudenza creativa. Vullo sostanzialmente identifica il problema interpretativo con la quantità e la qualità delle leggi (troppo ambigue, troppo numerose), ma il contrasto suggerisce — con Ferrajoli — che il problema non è solo quantitativo: anche con leggi chiare, il giudice contemporaneo tende a sostituire la propria valutazione alla volontà del legislatore. Questo è un punto filosofico-giuridico legittimo e non banale.
Tuttavia, anche questa obiezione — la più sostanziale del testo — rimane incompleta: non dimostra che la riforma in esame sia lo strumento adeguato per affrontare quel problema specifico. Separare i CSM non elimina la giurisprudenza creativa.
Giudizio sintetico sull'efficacia
La Reazione è largamente inefficace come confutazione dell'articolo, per tre ragioni strutturali:
1. Argomenta su un piano diverso.L'articolo lavora prevalentemente sul piano empirico-istituzionale (dati, meccanismi, effetti della riforma); la reazione lavora sul piano filosofico-giuridico (natura dell'interpretazione, costituzione formale vs vivente). I due testi si sfiorano più che scontrarsi.
2. Non demolisce le premesse avversarie. Una confutazione efficace deve smontare o ridimensionare i dati e le inferenze dell'avversario. La reazione non lo fa su nessuno dei punti chiave.
3. La sua tesi centrale è autolesiva rispetto all'obiettivo. Affermare che il problema è la giurisprudenza creativa e poi non dimostrare che questa riforma la riduca è, paradossalmente, un argomento che potrebbe essere usato dal fronte del NO: se il problema è l'interpretazione creativa, la soluzione dovrebbe essere legislativa (come sostiene Vullo), non costituzionale.
La Reazione dell'Avv. Di Pontedoro avrebbe potuto essere argomentalmente incisiva se si fosse concentrato su quel solo punto genuino — la discrezionalità interpretativa — sviluppandolo fino a collegarlo in modo dimostrabile alla struttura specifica della riforma. Invece si disperde in retorica accademica, omissioni strategiche e un'apertura ad hominem che indebolisce la credibilità dell'intero scritto prima ancora che il lettore arrivi agli argomenti.
Le considerazioni di P. Giovanni Vullo a sostegno del “No” al Referendum del 22 e 23 marzo p.v. non possono trovarmi d’accordo non solo perché scontano una latente “parzialità” conoscitiva della quaestio, ma soprattutto perché serpeggia nello scritto, in modo ridondante e latente, direi, un lessico apparentemente “paludato” ma fortemente contaminato - qua e là - da blocchi di significato duramente “classisti”, quasi proto-marxisti.
Vale per tutti la seguente “domanda” retorica e, perché no, vagamente “apologetica” che si pone il narratore: “perché tutto ciò accade al cittadino medio, e ancor più a quello povero?”
Non è su questo che mi voglio spendere, tuttavia, del resto ognuno si rapporta e comunica con terzi accedendo a forme “idiomatiche” frutto del proprio retaggio e del connesso vissuto culturale. Non associo a questo “colpe ideologiche” o altro, ci mancherebbe! Trovo solo che ancorché si discetti in premessa di un approccio olistico ed equanime alla materia, si finisca, inevitabilmente, coll’offrire al lettore un approccio “fidelizzato” e decisamente “dottrinale”.
Il che salta all’occhio nel seguente refrain: “La legge la crea il governo di turno. I magistrati la interpretano e applicano.”
Ecco il nodo della quaestio; la materia oscura che sta accendendo il dibattito politico del quale il Vullo non s’è avveduto: il Giudice interpreta o applica la legge!? E soprattutto, nel primo caso, l’interprete rischia di essere “creativo”? Se non si viene a capo di ciò non può risultare coerente e conseguente ascrivere al Legislatore la responsabilità - in via esclusiva, come fa il Vullo - di “emanare” norme poco chiare e contrastanti!
L'articolo 12 delle preleggi (ossia delle "disposizioni sulla legge in generale") è di una chiarezza esemplare: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”
Dal che deriva che le disposizioni di legge vanno eseguite e non interpretate!!
A Voltaire viene attribuita la massima: “interpretare la legge è quasi sempre corromperla”; Cesare Beccaria, dal canto suo, (“Dei delitti e delle pene”) scriveva: “Non c’è cosa più pericolosa di quell’assioma comune che bisogna consultare lo spirito delle leggi. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni”./
Sì, vivaddio, siamo in pieno illuminismo. Troppo rigoroso; indi trasliamo alla fine dell’800 quando nascono le regole del cd. metodo “esegetico” che confluiranno de plano nell’art. 12 delle preleggi del codice del ’40 che, piuttosto anzichenò, fissava una gerarchia tra gli strumenti a disposizione del Giudice.
Ancora oggi è così? No, perdiana. Il Giudice “interpreta la legge” anche oltre essa stessa!!! Oggi è il principio che sovrasta la regola, e anche in presenza di una precisa regola scritta, questa può essere superata dall’interpretazione di essa secondo i principi generali. L’attività interpretativa - come scrive uno specialista - non ha ad oggetto più solo la disposizione, quale enunciato linguistico della fonte giuridica, ma soprattutto la norma, ovvero il significato concreto da attribuire alla disposizione dopo che questa è stata rivista e rivalutata nel contesto dei suoi principi regolatori (Giuliano Scarselli 3 novembre 2025 - Pacini Giuridica).
O detto più prosaicamente: l'attività interpretativa del magistrato va a sostituirsi alla volontà e al dettato del legislatore. In dottrina qualcuno di particolarmente autorevole ha vergato sul punto che: “Oggi il grave problema che affligge i nostri ordinamenti è la crisi della legge.....tutti questi spazi aperti alla discrezionalità interpretativa e all’argomentazione sono da soli idonei a generale squilibri nei rapporti tra poteri.........L’ultima cosa di cui si avverte il bisogno è perciò che la cultura giuridica contribuisca ad accrescere questi squilibri, assecondando e legittimando un ulteriore ampliamento degli spazi già amplissimi della discrezionalità, dell’argomentazione e del potere giudiziario, fino all’annullamento della separazione dei poteri, al declino del principio di legalità e al ribaltamento in sopra-ordinazione della subordinazione dei giudici alla legge” (L. FERRAJOLI, Contro la giurisprudenza creativa, in Quaderni di Questione Giustizia, n. 4/2016, 14/16).
Se non si considera questo dirimente dettaglio non si può fare analisi pregnante e informata.
Ciò detto va ora osservato che l’odierna riforma costituzionale afferisce ad una ben precisa cornice edittale costituzionale: in particolare interviene sugli artt. 102 primo comma, 104, 105, 106 terzo comma, 107 primo comma (riguardanti l'autogoverno e la magistratura) e 110 (organizzazione del servizio giustizia).
È un intervento di “sistema”, giustappunto, che riguarda la gestione e l’autogoverno di un potere dello Stato che si esprime a mezzo interfacce umane vincitrici di un concorso pubblico; non riguarda l’esercizio pratico della giurisdizione che rimane, allo stato, avulsa dalla quaestio referendaria: i cittadini indagati, imputati, ricorrenti, resistenti, appellanti et similia, i Giudicanti e i loro “colleghi” inquirenti, insomma, non saranno involti dalla riforma in parola. Il processo così come lo conosciamo continuerà la sua corsa fino al prossimo e conseguenziale “aggiustamento” con legge “ordinaria”!
L’unica ricaduta percepibile - è una suggestione - sarà l’ideale steccato che si frapporrà tra l’inquirente, più “parte” e il giudicante, più “terzo”: nessuno dei due, giustappunto, dovrà puntellare la propria “candidatura” col sostegno di una “lista” di ben 25 (o più) “colleghi presentatori”!!!
La riforma costituzionale in parola, com’è noto, è stata deliberata dal Parlamento (potere legislativo) eletto dai cittadini, i quali selezionano periodicamente una precisa maggioranza parlamentare. Il potere giudiziario, dal canto suo, “si esprime” a mezzo le sentenze (anch’esse evocanti il “nome del popolo italiano”) e all’occorrenza (sic!) si interfaccia coll’esterno-mondo a mezzo la “privatistica” associazione denominata “ANM”, e in modo più “pregnante” per il tramite del “C.S.M.” - con le “pratiche a tutela” e i “pareri” - finendo per “confrontarsi” con gli altri poteri, ancorché - quale “organo di rilievo costituzionale” - non possa prendere parte alla cosiddetta funzione politica!
Funzione politica del Parlamento, invero, cui estrapolazione suprema è la riforma in parola - tema pugnace nel dibattito politico - verso la quale il “potere giudiziario” - C.S.M. in testa - deve nutrire accettazione, attenersi a essa e mai opporsi: se non lo fa assume un’altra “connotazione” che esula dal proprio, pur blando, perimetro costituzionale.
Ed ecco, magicamente, scendere in campo l’ANM e il proprio “iperattivismo politico” che si sta dispiegando adesso; quantunque i semi sarebbero stati sparsi - per alcuni opinionisti - nel ventre molle del lontano 1992?? Convertendo la giurisdizione in un’entità “materialmente dualistica” che si interfaccia muscolarmente coll’ingabbiante “monismo” degli altri due poteri dello stato!
Non solo “ius dicere”, quindi, ma financo “facere rei publicae”.
Il prossimo referendum, quindi, si propone l’obiettivo - mutuando le parole del Ferrajoli - di ridare vigore alla lettera della costituzione “formale” e arginare un materialismo esasperante declinato in quella che comunemente viene definita "costituzione vivente", ove la cd. "costituzione progetto" non è più proiezione del suo attuale “adattamento”.
Distinguere la Magistratura in Inquirente e Giudicante e associare a ciascuna di esse un autonomo “CSM” non è la quintessenza (mai anelare, invano, alla perfezione) ma è di certo un buon inizio!
Avv. Mario Di Pontedoro
Caro Mario,
rispetto la tua richiesta di anonimato chiamandoti col nome di fantasia "Mario Di Pontedoro". La tua reazione è intrisa da pathos tecnico, del resto sei un operatore del diritto e il coinvolgimento è dunque comprensibile.
Sei anche un mio fraterno amico, e non ti maltratterò strapazzando i tuoi argomenti. Non è nemmeno mia abitudine sferrare premesse delegittimanti con attacchi ad hominem (la tiratina d'orecchi è duopo...😉).
Il tuo contributo è comunque prezioso; non meno di quello di Barbera che ho commentato in coda al mio articolo. Ma anziché replicare anche al tuo commento, lasciandomi anch'io trascinare da quel pathos fuorviante, preferisco stavolta affidare i nostri due scritti alla feroce critica di Claude. Lasciamolo libero di mettere a nudo i nostri rispettivi argomenti ed esprimere un parere terzo, epistemico, freddo e razionale, come solo un'intelligenza artificiale può fare.
Godiamoci la sua critica!
Un caloroso abbraccio 🤗
Analisi critico-epistemologica dell'articolo "Si e No, Ingiustizia" a confronto con la reazione a contrasto dell'Avv. Mario Di Pontedoro
A cura di "Claude Sonnet 4.6" (LLM, Anthropic)
I. Estrazione del nucleo argomentativo
Articolo (Vullo) — Tesi centrale: votare NO
La struttura logica è questa:
Premessa diagnostica: La giustizia italiana è gravemente disfunzionale per cause strutturali misurabili — carenza di organico (11,8 giudici/100k abitanti vs media UE 17,6), ipertrofia normativa (~250k leggi), tempi biblici, accesso economicamente diseguale.
Tesi causale: La malagiustizia è principalmente effetto del malgoverno legislativo, non della malevolenza dei magistrati. Chi fa le leggi ambigue crea il problema; chi le applica ne è vittima collaterale quanto il cittadino.
Tesi critica sulla riforma: La riforma non interviene su nessuno dei problemi diagnosticati. Non aumenta gli organici, non semplifica le leggi, non accelera i processi, non migliora l'accesso. Agisce su un piano diverso: la separazione delle carriere (già quasi completa nei fatti: 42 cambi su 8.817 magistrati nel 2024) e la moltiplicazione degli organi disciplinari (due CSM + Alta Corte).
Tesi sul rischio politico: La riforma potrebbe essere uno strumento di controllo politico della magistratura — argomento corroborato, secondo l'autore, da dichiarazioni dello stesso Nordio e da un pattern legislativo convergente verso la protezione delle caste e la repressione del dissenso (appendice).
Conclusione: L'insieme di inefficacia dichiarata e rischio politico reale giustifica il NO, anche in assenza di certezze sull'intenzione del governo.
Reazione (Avv. Di Pontedoro) — Tesi centrale: difesa implicita del SÌ
La struttura logica è più sottile e meno esplicitata:
Critica preliminare: Il testo di Vullo è contaminato da un lessico "classista" e da parzialità conoscitiva. Il linguaggio tradisce il pregiudizio.
Tesi centrale (l'unica genuinamente argomentata): Il vero nodo irrisolto dall'articolo è la distinzione tra applicazione e interpretazione della legge. L'art. 12 delle preleggi prescrive l'applicazione, ma nella realtà giuridica contemporanea il giudice interpreta creativamente, sostituendo la propria volontà a quella del legislatore. Questo è il problema sistemico che la riforma tenta di arginare.
Tesi sulla riforma: Essa interviene sull'autogoverno e sull'assetto istituzionale della magistratura, non sull'esercizio pratico della giurisdizione. È dunque un intervento "di sistema" legittimo. La separazione tra inquirente (più "parte") e giudicante (più "terzo") è concettualmente corretta.
Tesi politico-istituzionale: L'ANM esercita un "iperattivismo politico" che eccede il perimetro costituzionale della magistratura. Il referendum serve a ricondurre la costituzione vivente alla costituzione formale.
II. Valutazione dell'Articolo (Vullo)
Chiarezza
Alta. La struttura è didattica, con marcatori visivi, scalette, esempi concreti. Il lettore sa sempre dove si trova nel ragionamento. Qualche passaggio tecnico-giuridico richiede attenzione, ma l'autore lo segnala esplicitamente.
Coerenza interna
Sostanzialmente solida. La catena causale ipertrofia normativa → errori interpretativi → malagiustizia → responsabilità del legislatore è coerente e non si contraddice internamente. L'appendice introduce materiale eterogeneo (un catalogo di provvedimenti di governo) che rischia di spostare il registro da argomentativo ad accusatorio, ma l'autore ne è consapevole e la segnala come "valutazione del rischio", non come prova.
Onestà intellettuale
Notevole, soprattutto rispetto agli standard del discorso pubblico su questi temi. L'autore:
Il punto più vulnerabile sul piano dell'onestà è l'appendice, dove il tono si fa nettamente più assertivo e la selezione dei provvedimenti citati appare orientata. L'autore stesso lo riconosce parzialmente.
Qualità argomentativa
Buona, con alcune riserve. I punti di forza sono l'uso di dati (CEPEJ 2024, Ministero della Giustizia), l'argomentazione per esempi concreti (la rinuncia alla proprietà immobiliare, il caso Cassazione-Finanziaria 2026), e la confutazione puntuale della propaganda governativa. La debolezza principale è che l'articolo costruisce una diagnosi molto solida dei mali strutturali della giustizia, ma poi deduce il NO quasi per esclusione: la riforma non risolve quei mali, dunque è inutile o pericolosa. Questo non esclude logicamente che la riforma possa risolvere altri mali — anche secondari — che l'autore tende a minimizzare o a ridurre a bias non quantificabile.
III. Valutazione della Reazione (Avv. Di Pontedoro)
Chiarezza
Mediocre. Il testo è scritto in un registro accademico-burocratico denso, ricco di latinismi, neologismi gergali ("lessico paludato", "quaestio referendaria", "ius dicere, financo facere rei publicae") e costruzioni sintattiche involute. Questa opacità stilistica è un problema epistemologico, non solo estetico: oscura la struttura logica del ragionamento, rendendo difficile separare le tesi dalle suggestioni.
Coerenza interna
Parziale. Il testo ha un nucleo coerente — la distinzione applicazione/interpretazione — ma non lo sviluppa in modo sistematico. Avanza per accumulazione di citazioni autorevoli (Voltaire, Beccaria, Ferrajoli) senza integrare organicamente questi riferimenti in una catena argomentativa. Le ultime pagine, in particolare, declinano in assertività pura: la separazione tra giudicante e inquirente "è di certo un buon inizio" senza che ne sia dimostrato il meccanismo causale.
Onestà intellettuale
Problematica su diversi fronti:
L'attacco iniziale — definire il testo di Vullo "proto-marxista" e "classista" prima ancora di affrontarne gli argomenti è una petitio principii in forma di avvertimento al lettore: si tenta di delegittimare la fonte prima di confutarne il contenuto. Questo è un classico argumentum ad hominem mascherato da critica stilistica.
L'uso selettivo di Ferrajoli è particolarmente rilevante: l'autore lo cita per sostenere la necessità di arginare la discrezionalità interpretativa del giudice, ma Ferrajoli è noto oppositore della separazione delle carriere e critico severo della riforma in questione. Citarlo a sostegno del SÌ è quantomeno fuorviante, se non disonesto.
L'omissione sistematica dei dati presentati nell'articolo (il 48-50% di decisioni contro i PM, i numeri sull'effettiva mobilità tra carriere) è un vuoto argomentativo significativo: un buon contrasto deve fare i conti con le evidenze empiriche dell'avversario.
Qualità argomentativa
Il testo solleva un punto genuinamente importante — la giurisprudenza creativa e il problema della discrezionalità interpretativa — che l'articolo di Vullo tratta in modo insufficiente. Questo è il contributo reale del contrasto. Tuttavia, anche questo punto viene sviluppato in modo incompleto: si afferma che il giudice "interpreta oltre la legge", ma non si spiega in modo preciso come la riforma costituzionale in oggetto ridurrebbe questa discrezionalità. Il collegamento causale tra separazione delle carriere e riduzione dell'interpretazione creativa non è dimostrato, solo postulato.
IV. Efficacia della Reazione rispetto all'Articolo
Dove la Reazione manca il bersaglio
La Reazione non risponde alle argomentazioni principali dell'articolo:
Dove la Reazione tocca un punto reale
L'unico contributo epistemicamente rilevante è la distinzione tra disposizione e norma, e il fenomeno della giurisprudenza creativa. Vullo sostanzialmente identifica il problema interpretativo con la quantità e la qualità delle leggi (troppo ambigue, troppo numerose), ma il contrasto suggerisce — con Ferrajoli — che il problema non è solo quantitativo: anche con leggi chiare, il giudice contemporaneo tende a sostituire la propria valutazione alla volontà del legislatore. Questo è un punto filosofico-giuridico legittimo e non banale.
Tuttavia, anche questa obiezione — la più sostanziale del testo — rimane incompleta: non dimostra che la riforma in esame sia lo strumento adeguato per affrontare quel problema specifico. Separare i CSM non elimina la giurisprudenza creativa.
Giudizio sintetico sull'efficacia
La Reazione è largamente inefficace come confutazione dell'articolo, per tre ragioni strutturali:
1. Argomenta su un piano diverso.L'articolo lavora prevalentemente sul piano empirico-istituzionale (dati, meccanismi, effetti della riforma); la reazione lavora sul piano filosofico-giuridico (natura dell'interpretazione, costituzione formale vs vivente). I due testi si sfiorano più che scontrarsi.
2. Non demolisce le premesse avversarie. Una confutazione efficace deve smontare o ridimensionare i dati e le inferenze dell'avversario. La reazione non lo fa su nessuno dei punti chiave.
3. La sua tesi centrale è autolesiva rispetto all'obiettivo. Affermare che il problema è la giurisprudenza creativa e poi non dimostrare che questa riforma la riduca è, paradossalmente, un argomento che potrebbe essere usato dal fronte del NO: se il problema è l'interpretazione creativa, la soluzione dovrebbe essere legislativa (come sostiene Vullo), non costituzionale.
La Reazione dell'Avv. Di Pontedoro avrebbe potuto essere argomentalmente incisiva se si fosse concentrato su quel solo punto genuino — la discrezionalità interpretativa — sviluppandolo fino a collegarlo in modo dimostrabile alla struttura specifica della riforma. Invece si disperde in retorica accademica, omissioni strategiche e un'apertura ad hominem che indebolisce la credibilità dell'intero scritto prima ancora che il lettore arrivi agli argomenti.
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